bruciatura stoppie
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Territorio

Lotta agli incendi boschivi: le prescrizioni

Indicazioni anche per la bruciatura delle stoppie

Il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo compreso tra il 15 giugno – 15 settembre 2025, per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del Servizio Anti-incendio boschivo regionale (A.I.B.).

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento. In tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Bruciatura stoppie: quando e come è consentito

La Polizia Locale ricorda che, su tutto il territorio regionale, l'attività di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali derivanti dalla coltivazione di colture "cerealicole" è disciplinata dalla Legge Regionale 12/12/2016 nr. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia) e dalla Delibera di Giunta Regionale del 28/06/2018 n. 1149. In linea generale, la norma regionale vieta l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglia nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti oppure a riposo. Ma una importante deroga alla normativa regionale consente la bruciatura delle stoppie nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (ovvero dal 15 giugno al 15 settembre, salvo proroghe), come ad esempio, per le superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano. In tali casi, la verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

La bruciatura delle stoppie per le colture cerealicole è consentita solo a seguito di preventiva comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al sindaco competente e al Dipartimento agricoltura regionale. Per consentire le attività di controllo, detta comunicazione deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione i proprietari e/o i conduttori dei terreni devono indicare il giorno, il luogo e il responsabile del presidio e della bonifica.

Per i conduttori di fondi che, invece, risiedono nelle zone soggette a vincoli paesaggistici, SIC e ZPS (come per le aree attigue al Bosco Difesa Grande"), LE OPERAZIONI SONO SEMPRE VIETATE, SENZA ALCUNA DEROGA. Anche nel caso in cui la bruciatura delle stoppie fosse consentita, deve essere in ogni caso obbligatoriamente realizzata una fascia di protezione lungo tutto il perimetro del fondo agricolo, non inferiore a metri 15. L'accensione e la bruciatura delle stoppie deve essere effettua esclusivamente nelle ore mattutine, con accensione prevista dalle ore 05:00 per concludersi con lo spegnimento per le ore 10:00. Dal momento di accensione del fuoco, fino allo spegnimento, deve esserci sempre il controllo sul posto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica anche al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco. La bruciatura delle stoppie è sempre vietata a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle strutture e/o infrastrutture antropiche, dalle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito https://protezionecivile.regione.puglia.it/, sezione "Informativa gestione dei residui vegetali" la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso e verde. Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici devono preventivamente visionare la sezione "Informativa gestione dei residui vegetali", raggiungibile al seguente link: https://protezionecivile.regione.puglia.it/informativa-gestione-residuivegetali e praticare l'accensione e la bruciatura, con le misure precauzionali previste solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde).

Per seminativi, incolti e altri terreni (ad esempio gli uliveti) la larghezza delle fasce è di 15 metri. Nei boschi privati, si ricorda di mantenere costantemente riservata una fascia di 5 metri priva di rovi, necromassa e specie erbacee. Le fasce nei seminativi sono da farsi entro 10 giorni dalle operazioni di mietitura e comunque non oltre il 15 luglio. Il mancato rispetto delle suindicate disposizioni comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa con massimo edittale pari a euro 5.000. Alla luce di quanto esposto, si invita i proprietari e i conduttori dei terreni agricoli al rispetto delle prescrizioni.
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